COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIRTUS CUPELLO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI EURO 200,00 , SQUALIFICA FINO AL 30/4/2007 DEL PRESIDENTE FRANCESCO PESCHETOLA) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO/CASOLI DISPUTATA IL 10/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. B (C.U. N. 43 DEL 15/02/2007)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIRTUS CUPELLO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI EURO 200,00 , SQUALIFICA FINO AL 30/4/2007 DEL PRESIDENTE FRANCESCO PESCHETOLA) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CUPELLO/CASOLI DISPUTATA IL 10/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. B (C.U. N. 43 DEL 15/02/2007) Con reclamo ritualmente proposto, la soc. Virtus Cupello ha impugnato le sanzioni di cui in epigrafe adottate dal G.S. per aver il Peschetola rivolto minacce alla terna arbitrale e per aver tentato di colpire l’arbitro non riuscendovi e per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale. Ha dedotto l’appellante di non aver in alcun modo tentato di usare violenza nei confronti del direttore di gara e che la presenza delle forze dell’ordine ben avrebbe potuto provare tale circostanza mentre i pochi sostenitori presenti non avrebbero posto in essere fatti di particolare gravità. L’arbitro della gara in sede di supplemento, confermando gli originari riferimenti, ha precisato che il Peschetola avrebbe effettivamente rivolto minacce alla terna arbitrale e che lo stesso al suo passaggio davanti agli spogliatoi avrebbe alzato il braccio aprendo la mano ma che “molto probabilmente non mi avrebbe colpito” Osserva la Commissione Disciplinare che, anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di supplemento, il reclamo deve essere parzialmente accolto limitatamente alla posizione del presidente visto che, a seguito delle precisazioni suddette, allo stesso devono essere addebitate le sole ingiurie e minacce rivolte alla terna arbitrale. Deve essere invece dichiarato inammissibile l’appello in ordine all’ammenda in quanto sottoscritto dallo stesso presidente della società che era stato inibito con la decisione impugnata e che quindi avrebbe potuto interporre appello solo relativamente alla sanzione che lo riguardava. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta la sig. Peschetola Francesco sino al 15/03/2007 e confermando nel resto l’impugnato provvedimento.Dispone accreditarsi la tassa versata.
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