COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FRESAGRANDINARIA 2001 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S. FRESAGRANDINARIA 2001 – SPORTING SAN SALVO, DISPUTATA IL 18/3/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROVINCIA CHIETI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FRESAGRANDINARIA 2001 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S. FRESAGRANDINARIA 2001 – SPORTING SAN SALVO, DISPUTATA IL 18/3/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROVINCIA CHIETI. Con reclamo ritualmente proposto la società A.S. FRESAGRANDINARIA 2001 ha chiesto infliggersi in danno della società SPORTING SAN SALVO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 3, per avervi, quest’ultima, fatto partecipare i calciatori Di Luca Dante, Casolino Alessio, Petragnano Domenico e Mecoli Jhon Fredy che non avrebbero avuto titolo a prendervi parte, poiché da ritenersi espulsi e, quindi, automaticamente squalificati almeno per la successiva gara di campionato a seguito dell’incontro dell’11.3.2007 Sporting San Salvo – Vigor Gissi. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Abruzzese che l’arbitro della gara Sporting San Salvo – Vigor Gissi non ha espulso alcun calciatore, temendo per la propria incolumità personale. Solo a seguito di supplemento di rapporto i suddetti calciatori sono stati poi effettivamente squalificati come da C.U. n° 30 del 22.3.2007, del Comitato Provinciale di Chieti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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