COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BORRELLO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA COLLEMICI VIS PAGLIETA – BORRELLO DISPUTATA IL 25/3/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROVINCIA CHIETI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BORRELLO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA COLLEMICI VIS PAGLIETA – BORRELLO DISPUTATA IL 25/3/07 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA PROVINCIA CHIETI. Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. BORRELLO ha chiesto infliggersi in danno della società COLLEMICI VIS PAGLIETA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 2 – 0, per avervi, quest’ultima, fatto partecipare il calciatore Cericola Sergio che non avrebbe avuto titolo a prendervi parte, poiché squalificato per una gara per recidiva in ammonizione . Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale Abruzzese che il calciatore Cericola Sergio, sebbene effettivamente squalificato per una gara con C.U. n° 22 del 25.1.2007 del Comitato Provinciale di Chieti, ha scontato la detta squalifica nella gara Collemici Vis Paglieta – Taranta Peligna del 11.2.2007. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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