COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PACENTRO 91 AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.3 GARE INFLITTA DAL G.S. AI CALCIATORI CUCCURULLO ANTONIO E PACELLA GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO 91 – JAGUAR, DISPUTATA IL 25/03/2007 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE A (C.U. N. 56 DEL 29/03/2007 COM. REG.LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PACENTRO 91 AVVERSO LA SQUALIFICA PER N.3 GARE INFLITTA DAL G.S. AI CALCIATORI CUCCURULLO ANTONIO E PACELLA GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA PACENTRO 91 – JAGUAR, DISPUTATA IL 25/03/2007 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE A (C.U. N. 56 DEL 29/03/2007 COM. REG.LE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Pacentro 91 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver i calciatori suddetti colpito con calci e pugni alcuni tesserati, provocando un “parapiglia” generale, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che i propri calciatori avevano reagito per difendere un proprio compagno (fratello del Cucurullo) finito a terra in quanto colpito da un avversario e che pertanto la sanzione doveva ritenersi eccessiva soprattutto in riferimento al Cuccurullo. L’Arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, in effetti, Cuccurullo Edoardo era finito a terra, in quanto colpito da un avversario ed aveva protestato con quest’ultimo che, a sua volta, reagiva spintonandolo. A questo punto Cuccurullo Antonio e Pacella Giovanni reagivano a loro volta anche se in maniera smodata. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sola sanzione inflitta al calciatore Cuccurullo Antonio possa essere lievemente ridotta, in considerazione della particolarità della situazione venutasi a creare apparendo, invece, quella inflitta al Pacella congrua ed adeguata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Cuccurullo Antonio a n. 2 gare confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it