COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA SINO AL 31/12/2010 AL CALCIATORE DOTTORE RODRIQUE E AMMENDA DI EURO 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO / PERANO DISPUTATA L’11/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N° 43 del 15/02/2007 COM. REG. LE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA SINO AL 31/12/2010 AL CALCIATORE DOTTORE RODRIQUE E AMMENDA DI EURO 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO / PERANO DISPUTATA L’11/02/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. N° 43 del 15/02/2007 COM. REG. LE ABRUZZO). Con reclamo ritualmente proposto la Società Tiburfuoco Abruzzo Calcio ha impugnato i provvedimenti disciplinari di cui in epigrafe adottati dal G.S. nei confronti del calciatore per aver colpito l’arbitro a fine gara con un violento calcio all’altezza della colonna vertebrale successivamente allontanandosi scavalcando la recinzione del campo di gioco e nei confronti della società perché il proprio tesserato aveva colpito l’arbitro senza che nessuno dei propri tesserati si adoperasse per il tempestivo riconoscimento dell’autore del gesto. Ha dedotto l’appellante che il gesto di violenza dal Dottore era da attribuirsi ad una reazione spropositata dovuta alla giovane età in quanto l’espulsione decretata dal direttore di gara era stata causata da un errore di quest’ultimo ed il calciatore ha posto in essere un comportamento certamente non premeditato. La società peraltro dopo che il fatto era accaduto ha immediatamente assunto provvedimenti nei confronti del calciatore ammettendo le proprie responsabilità anche quale conseguenza di quanto commesso dallo stesso. Ha pertanto concluso per la riduzione della squalifica con conversione in sanzioni alternative e per l’annullamento o riduzione dell’ammenda. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando che l’identificazione era stata possibile grazie ad un assistente arbitrale e che al momento aveva avvertito un momentaneo fortissimo dolore persistito nei giorni successivi. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Dottore può essere lievemente ridotta sul presupposto che le conseguenze del gesto inconsulto sono rimaste circoscritte al forte dolore avvertito dal direttore di gara senza spiegare effetti di particolare gravità, visto che le presunte lesioni non risultano documentalmente certificate. Deve essere invece confermata la sanzione dell’ammenda in quanto l’identificazione del calciatore è avvenuta da parte del direttore di gara grazie all’intervento del collaboratore, mentre il ravvedimento della società si è avuto non nell’immediatezza ma solo a distanza di tempo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Dottore Rodrique fino al 31/12/2009, confermando nel resto la impugnata decisione. Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa di reclamo.
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