COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SULMONA AVVERSO LA DECISONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA VIS SULMONA / SPORTSSUBEQUANA DISPUTATA IL 25/03/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE C (C.U. N° 36 DEL 6/4/2007 COMITATO PROV.LE L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SULMONA AVVERSO LA DECISONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA VIS SULMONA / SPORTSSUBEQUANA DISPUTATA IL 25/03/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE C (C.U. N° 36 DEL 6/4/2007 COMITATO PROV.LE L’AQUILA) Con reclamo ritualmente proposto, la Società Vis Sulmona ha impugnato la decisione del G.S. con la quale è stata disposta la ripetizione della gara di cui in epigrafe (terminata con il risultato di 1-1) per errore tecnico dell’arbitro, il quale avrebbe omesso di verificare quanto affermato dalla società Sportssubequana nella riserva scritta presentata prima della gara (con la quale veniva eccepita la irregolarità dell’altezza di due delle bandierine del calcio d’angolo inferiore a quella minima prevista dalla regola n. 1 del giuoco del calcio) non concedendo, quindi, alla squadra ospitante un periodo di tempo utile per sanare l’irregolarità. Ha dedotto la società reclamante (richiamando le proprie controdeduzioni al I ricorso) che solo a fine gara l’arbitro aveva fatto presente che l’altra società aveva intenzione di presentare reclamo anche se nel suo rapporto non si evidenziava alcunché; che tale riserva doveva essere presentata prima dell’inizio della gara; che in ogni caso, l’eventuale irregolarità delle bandierine del calcio d’angolo non aveva influito sull’esito della gara e che la relativa denuncia doveva essere presentata prima dell’inizio della gara stessa in modo che si sarebbe potuto regolarizzare la situazione; che la riserva presentata all’arbitro dalla Società Sportssubequana era stata battuta a macchina e che, pertanto, tale circostanza non poteva che confermare la tesi della sua presentazione a fine gara; che vi sarebbe stato un tentativo di illecito nei confronti della società reclamante da parte della stessa Sports Subequana ; che, infine, legittimi dubbi sorgevano dal fatto che le bandierine preesistenti erano state rubate alcuni minuti prima della gara e che la società avversaria aveva già stranamente battuto a macchina la riserva scritta. Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso e per la conferma del risultato acquisito sul campo. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha precisato che la riserva scritta era stata presentata prima della gara e che l’arbitro non aveva inteso effettuare subito le verifiche in quanto a suo parere la situazione era regolare. Ha, infine, aggiunto che la circostanza della riserva era stata fatta notare anche al Commissario di campo. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo presentato dalla Società Vis Sulmona deve essere accolto. In realtà, nella fattispecie, non assume particolare rilievo la circostanza dell’eventuale errore tecnico da parte dell’arbitro in quanto, da rapporto originario e dai chiarimenti forniti, questi ha precisato che la lieve difformità di due bandierine del calcio d’angolo non costituiva alcun rischio per la incolumità dei calciatori con la conseguenza che tale circostanza non ha avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara, cosicché non assume ugualmente rilievo l’ulteriore elemento che il direttore di gara non avrebbe concesso un giusto termine per sanare la irregolarità, omettendo di verificare quanto denunciato con la riserva prima della gara. La decisione del primo giudice deve pertanto essere riformata con conseguente conferma del risultato acquisito sul campo. Gli atti vanno, poi, trasmessi all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. essendo stato denunciato dalla reclamante un tentativo di illecito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo presentato dalla Società Vis Sulmona confermando il risultato acquisito sul campo al termine della gara. Dispone restituirsi la tassa versata e trasmettersi copia degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per i provvedimenti di competenza. Dispone, infine, trasmettersi via fax copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla C.A.F..
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