COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIZZOLI IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO / PIZZOLI, DISPUTATA L’1/04/07 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIZZOLI IN RELAZIONE ALLA GARA VITTORITO / PIZZOLI, DISPUTATA L’1/04/07 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA. Con reclamo proposto a mezzo servizio postale con raccomandata del 7/4/2007, la Società Pizzoli ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Vittorito per avere, quest’ultima, utilizzato un calciatore che si trovava in posizione irregolare per essere stato squalificato per due gare con provvedimento pubblicato sul precedente Comunicato Ufficiale. Osserva a Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto oltre i termini previsti dai CC. UU. N° 69 della F.I.G.C. del 7/2/2007 e N° 113 della L.N.D. del 19/2/2007 pubblicati sul C.U. N° 50 dell’8/3/2007 del Comitato Regionale Abruzzo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata. Dispone la trasmissione via fax del Comunicato Ufficiale nel quale viene pubblicata la presente decisione alle società interessate e alla C.A.F..
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