COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASSUT EUROPE CAPPELLE DEI MARSI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLA GARA MASSA D’ALBE / ASSUT EUROPE CAPPELLE D. M. DISPUTATA IL 25/03/07, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 35, DEL 29/3/2007 COMITATO PROV.LE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ASSUT EUROPE CAPPELLE DEI MARSI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLA GARA MASSA D’ALBE / ASSUT EUROPE CAPPELLE D. M. DISPUTATA IL 25/03/07, PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 35, DEL 29/3/2007 COMITATO PROV.LE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto la Società Assut Europe Cappelle Dei Marsi ha chiesto annullarsi la decisione di cui in premessa disponendo la ripetizione della gara, in quanto non si sarebbero verificate le condizioni per le quali l’arbitro sarebbe stato indotto a decretarne la sospensione, visto che, contrariamente a quanto riferito, non sarebbe avvenuta una rissa generale tra i calciatori ma solo una colluttazione tra due calciatori e che gli altri intervenuti si erano limitati a separarli. Ha, inoltre, aggiunto che non vi sarebbe stato motivo per partecipare attivamente ad una rissa generale, visto che, a due minuti dalla fine, la propria squadra conduceva la gara per 2 – 3. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha chiesto ugualmente disporsi la ripetizione della gara, pur sostenendo la giustezza dei provvedimenti adottati. L’arbitro della gara in sede di supplemento, ha ribadito che dopo la rissa tra i calciatori, aveva provveduto ad espellere due calciatori del Cappelle che avevano percosso il calciatore già espulso ed a quel punto si verificava una rissa generale alla quale partecipavano tutti i calciatori di entrambe le squadre e che pur avendo ripetutamente richiamato gli stessi all’ordine, non era riuscito a ristabilire le condizioni per proseguire l’incontro, tanto da rendere impossibile la prosecuzione dello stesso anche al fine di evitare ulteriori degenerazioni. Osserva la Commissione che, anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la decisione del primo giudice deve essere confermata in quanto lo stesso direttore di gara ha posto in essere quanto di sua competenza per ristabilire le condizioni per poter continuare la gara e che, malgrado tali tentativi, non è stato possibile proseguirla, pur mancando solo due minuti alla fine della stessa, per il generale comportamento dei calciatori di entrambe le squadre, i quali hanno continuato nel loro comportamento non regolamentare rendendo impossibile la prosecuzione della gara e determinando, quindi, le condizioni per la relativa sospensione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it