COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. RIDOTTI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (AMMENDA DI € 250,00, INIBIZIONE DEI DIRIGENTI GISMONDI GIACOMO E GISMONDI VINCENZO SINO AL 20/02/2008) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. FOCE NUOVA / A.S.D. RIDOTTI DISPUTATA IL 19/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. n° 24 DEL 22/11/2007).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. RIDOTTI AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (AMMENDA DI € 250,00, INIBIZIONE DEI DIRIGENTI GISMONDI GIACOMO E GISMONDI VINCENZO SINO AL 20/02/2008) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. FOCE NUOVA / A.S.D. RIDOTTI DISPUTATA IL 19/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (C.U. n° 24 DEL 22/11/2007). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. RIDOTTI ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S nei confronti dei dirigenti Gismondi Vincenzo e Gismondi Giacomo per aver entrambi contestato il comportamento dell’arbitro con atteggiamento aggressivo ed offensivo anche dopo essere stati allontanati dal recinto di gioco, causando il ritardato rientro del direttore di gara nello spogliatoio e nei confronti della Società per avere propri sostenitori commesso gravi intemperanze nei confronti dello stesso arbitro. Ha dedotto l’appellante che i fatti contestati non sarebbero avvenuti in quanto i dirigenti si sarebbero limitati a protestare mentre i sostenitori della squadra del Ridotti non avrebbero commesso le contestate intemperanze. Ha pertanto concluso per la revoca delle sanzioni ovvero per la loro riduzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti ribadendo di essere stato fatto oggetto di intemperanze da parte dei dirigenti e del pubblico. Osserva la Commissione che le sanzioni inflitte possano essere lievemente ridotte non apparendo i fatti contestati di particolare gravità e non avendo causato conseguenze negative in danno della persona dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta ai sigg.ri GISMONDI Giacomo e GISMONDI Vincenzo fino al 31/01/2008 e l’ammenda ad € 150,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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