COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA F.C. SANTOS PERANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/08 INFLITTA DAL GS AL CALCIATORE IMPICCIATORE CAMILLO IN RELAZIONE ALLA GARA SANTOS PERANO / FARESINA DISPUTATA IL 17/11/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIR. D ( C.U. N.24 DEL 22/11/07).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA F.C. SANTOS PERANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/08 INFLITTA DAL GS AL CALCIATORE IMPICCIATORE CAMILLO IN RELAZIONE ALLA GARA SANTOS PERANO / FARESINA DISPUTATA IL 17/11/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIR. D ( C.U. N.24 DEL 22/11/07). Con appello ritualmente proposto, la F.C. Santos Perano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal GS. nei confronti del calciatore Impicciatore Camillo per aver colpito l’arbitro con una testata all’atto della sua espulsione. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione e ne ha chiesto la riduzione in quanto il calciatore si sarebbe solo avvicinato all’arbitro senza toccarlo. Quest’ultimo, in sede di supplemento, ha precisato che, grazie alla sua prontezza di riflessi, si era tirato indietro evitando parzialmente la testata. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara e sul rilievo che alcuna conseguenza fisica è stata riferita dallo stesso, la sanzione inflitta può essere ridotta fino al 31.03.08. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Impicciatore Camillo fino al 31.03.08 disponendo accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.
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