COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COSIMO LUCA, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO / VIS GIULIANOVA DISPUTATA IL 4/12/07 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE “C 1” (C.U. n° 28 DEL 13/12/07).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE COSIMO LUCA, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO / VIS GIULIANOVA DISPUTATA IL 4/12/07 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE “C 1” (C.U. n° 28 DEL 13/12/07).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S. Pro Calcetto Avezzano ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S nei confronti del calciatore Cosimo Luca per avere rivolto, a fine gara nello spogliatoio reiterate frasi volgari, offensive e minacce nei confronti del secondo arbitro, colpendo con pugni e calci la porta dello spogliatoio e, nei confronti della stessa società, per intemperanze dei propri tifosi a fine gara.
Ha dedotto l’appellante da un lato l’eccessività dell’ammenda adducendo una sorta di disparità di trattamento rispetto a fattispecie identiche sanzionate con pene pecuniarie di € 100,00; dall’altro, ha dedotto l’eccessività anche della squalifica al Cosimo in quanto dai referti non si evincerebbe l’identità del giocatore reo delle frasi ingiuriose sottolineando che, in ogni caso, la sanzione applicata sarebbe sproporzionata rispetto a decisioni relative a casi analoghi puniti con una sola giornata di squalifica.
Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Ed infatti: quanto all’ammenda, l’appello risulta infondato poiché dalla lettura del referto di gara si evince chiaramente che la sanzione è congrua ed adeguata rispetto all’incivile comportamento dei sostenitori della squadra di casa.
Quanto, invece, alla squalifica del Cosimo, risulta con assoluta certezza sia dal referto di gara, sia dai supplementi di rapporto del primo e del secondo arbitro che lo stesso si è reso responsabile degli addebiti contestati, con conseguente congruità della squalifica in relazione al contegno censurato.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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