COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CUS CHIETI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CALCIO A 5 RAIANO / A.S.D. CUS CHIETI DISPUTATA IL 10/12/07 PER IL CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A 5.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CUS CHIETI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CALCIO A 5 RAIANO / A.S.D. CUS CHIETI DISPUTATA IL 10/12/07 PER IL CAMPIONATO JUNIORES CALCIO A 5. Con reclamo proposto al G.S. trasmesso per competenza a questa Commissione con C.U. n° 29 del 20.12.2007, la società A.s.d. Cus Chieti ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Calcio A 5 Raiano, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Barrera Vinicius che non aveva titolo a parteciparvi per non essere tesserato con la società medesima. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto poiché il calciatore Barrera Vinicius risulta regolarmente tesserato con la società A.S. Calcio A 5 Raiano dal 16.11.2007. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la tassa.
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