COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HISTONIUM CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA G.S. MONTALFANO / HISTONIUM CALCIO DISPUTATA L’1/12/07 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, (DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HISTONIUM CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA G.S. MONTALFANO / HISTONIUM CALCIO DISPUTATA L’1/12/07 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE, (DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con reclamo proposto alla Delegazione Provinciale di Chieti, trasmesso per competenza a questa Commissione con C.U. n° 18 del 13.12.2007, la società A.s.d. Histonium Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società G.s. Montalfano, per avere quest’ultima utilizzato sotto falso nome il calciatore Torricella Ettore, non inserito nella distinta di gara il quale, a detta della società reclamante, avrebbe rilevato un compagno nel corso della gara spacciandosi per Colameo Vincenzo, regolarmente inserito in distinta dalla società con il n° 15. Del detto scambio di persona si sarebbero resi conto alcuni calciatori della Histonium, compagni di scuola proprio del calciatore subentrato con la maglia n° 15 che essi conoscevano, però, come Torricella Ettore e non come Colameo Vincenzo. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto, poiché il calciatore n°15 del Montalfano, subentrato al 12’ del secondo al calciatore D’Alessandro Simone è stato identificato dal direttore di gara, tramite carta d’identità n° AM6193766, nella persona di Colameo Vincenzo, mentre la versione dei fatti fornita dalla società reclamante non trova alcun riscontro probatorio. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo di incamerarsi la minor tassa versata di € 78,00 ed addebitarsi il residuo pari a € 52,00.
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