COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. COLLARMELE / A.S.D. CERCHIO DISPUTATA IL 6/01/08 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “A”.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. COLLARMELE / A.S.D. CERCHIO DISPUTATA IL 6/01/08 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA, GIRONE “A”.
Con reclamo ritualmente proposto, la società Collarmele ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Cerchio, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Costantini Matteo che non aveva titolo a parteciparvi poiché, squalificato con C.U. n° 28 del 13.12.07, non aveva scontato tale squalifica dapprima per rinvio della gara che avrebbe dovuto disputarsi il 16.12.07, successivamente perché svincolato a far data dal 18.12.07 ed infine perché, a seguito di tesseramento per la società Cerchio in data 23.12.07, nella prima gara utile del 30.12.07, veniva inserito in distinta ma non prendeva parte all’incontro.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Cerchio ha utilizzato il calciatore Costantini Matteo nella gara del 6.01.08 che effettivamente non aveva titolo a parteciparvi per non aver scontato il turno di squalifica inflittogli con il richiamato comunicato, posto che in base alla normativa di riferimento la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non impiegato in campo.
Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della società Cerchio la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica e personale nei confronti del dirigente accompagnatore.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Cerchio le seguenti sanzioni: perdita della gara Collarmele – Cerchio, con il punteggio di 3 – 0; inibizione fino al 17.2.08 al dirigente accompagnatore Sig. Ciaglia Nicola Nino; squalifica per un’ulteriore gara al calciatore Costantini Matteo, ammenda alla società di € 104,00.
Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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