COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. GORIANO SICOLI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 AL CALCIATORE DE SANTIS DANIELE E L’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / CESE DISPUTATA IL 25/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 25 DEL 29/11/2007, COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA A.S.D. GORIANO SICOLI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 AL CALCIATORE DE SANTIS DANIELE E L’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI / CESE DISPUTATA IL 25/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 25 DEL 29/11/2007, COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Goriano Sicoli ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per aver il De Santis colpito l’arbitro con un calcio al momento dell’espulsione e per avere, i sostenitori della stessa società, ingiuriato l’arbitro e per avere fatto esplodere dei piccoli petardi.
Ha dedotto l’appellante la eccessività delle sanzioni in quanto il De Santis avrebbe accidentalmente colpito l’arbitro nel corso di una protesta conseguente all’espulsione, mentre non sarebbero accaduti fatti di particolare rilevanza.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che il comportamento del De Santis doveva ritenersi volontario e non fortuito.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta sul presupposto che il calciatore non intendesse compiere un atto di deliberata violenza in danno del
direttore di gara, ma che lo stesso sia andato oltre le sue intenzioni che erano quelle di evitare la propria espulsione, integrando quindi la fattispecie una protesta smodata piuttosto che un deliberato comportamento violento.
In ordine all’ammenda, la stessa può essere ugualmente ridotta non apparendo i fatti contestati di particolare gravità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore De Santis Daniele fino al 31/8/2008, e l’ammenda ad € 150,00 disponendo accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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