COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE FLORIO FRANCESCO E DELLA A.S.D. PRIMAVERA 94 – S.G.T. CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 150,00, SQUALIFICHE AL CALCIATORE FLORIO FRANCESCO FINO AL 31.12.08 ED AL CALCIATORE IEZZI LUCIANO FINO AL 31.12.09) RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO 89 / PRIMAVERA 94 DISPUTATA L’1/12/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 17 DEL 6/12/2007, DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE FLORIO FRANCESCO E DELLA A.S.D. PRIMAVERA 94 – S.G.T. CALCIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 150,00, SQUALIFICHE AL CALCIATORE FLORIO FRANCESCO FINO AL 31.12.08 ED AL CALCIATORE IEZZI LUCIANO FINO AL 31.12.09) RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO 89 / PRIMAVERA 94 DISPUTATA L’1/12/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 17 DEL 6/12/2007, DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appelli ritualmente proposti, che qui vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il calciatore Florio Francesco e la sua società di appartenenza hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti della società per avere, propri tifosi, scavalcato la recinzione raggiungendo lo spogliatoio dell’arbitro rivolgendogli ingiurie e minacce di morte; nei confronti dello Iezzi, per aver colpito violentemente l’arbitro con uno schiaffo continuando l’aggressione con spintoni e con ingiurie e minacce; nei confronti del Florio, per avere ripetutamente spintonato il direttore di gara, mettendogli più volte le mani addosso. Hanno chiesto gli appellanti la revoca dell’ammenda e la riduzione delle squalifiche per i calciatori, sul presupposto che i fatti descritti dal direttore di gara non corrispondessero esattamente a quanto avvenuto nell’occasione, visto che il Florio si sarebbe limitato a fermare con le mani l’arbitro al momento dell’espulsione e lo Iezzi lo avrebbe solo apostrofato con parole volgari. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo che i calciatori si sarebbero resi responsabili dei gravi atti di violenza già descritti in suo danno e che i tifosi della società appellante hanno scavalcato i cancelli che erano stati tenuti costantemente chiusi. Osserva la Commissione che le sanzioni inflitte ai calciatori appaiono congrue ed adeguate ai comportamenti rispettivamente ascritti, peraltro reiterati dagli stessi con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere condivisa e va, pertanto, confermata. Allo stesso modo congrua appare la sanzione pecuniaria, essendo stata smentita la circostanza che il cancello d’ingresso al campo fosse rimasto aperto in modo tale da consentire l’accesso agli estranei. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere gli appelli e di incamerare le relative tasse.
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