COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE FIRMANI SAVERIO DELLA A.S.D. TURRIVALIGNANI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/08 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TURRIVALIGNANI / ZA MARIOLA TIRINO BUSSI DISPUTATA IL 25/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 15 DEL 29/11/2007, DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE FIRMANI SAVERIO DELLA A.S.D. TURRIVALIGNANI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/08 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TURRIVALIGNANI / ZA MARIOLA TIRINO BUSSI DISPUTATA IL 25/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 15 DEL 29/11/2007, DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Firmani Saverio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver colpito spintonato l’arbitro facendolo indietreggiare e per averlo ingiuriato e minacciato, sputando vicino ai suoi piedi in segno di disprezzo. Ha chiesto l’appellante la riduzione della sanzione, rivolgendo le proprie scuse all’arbitro della gara per avere avuto un comportamento che aveva travalicato le sue intenzioni in quanto avrebbe voluto solo protestare avverso la decisione di convalidare una rete subita dalla propria squadra. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che la spinta sul petto lo aveva costretto ad arretrare lievemente e che il calciatore aveva sputato a circa 20 cm. dai suoi piedi in senso di disprezzo. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta in quanto il comportamento del calciatore, seppur riprovevole soprattutto con riferimento allo sputo, non ha causato particolari conseguenze dannose al direttore di gara e si può interpretare come una reazione smodata e violenta ad una decisione dello stesso arbitro piuttosto che come un atto di deliberata violenza. Va inoltre sottolineato che lo stesso sputo non è stato indirizzato verso l’arbitro giacché se così fosse stato quest’ultimo sarebbe stato certamente colpito, data la breve distanza che separava gli stessi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Firmani Saverio fino al 31/8/2008 disponendo accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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