COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 21/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ S.P.D. AMITERNINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TOMEI DANILO IN RELAZIONE ALLA GARA PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI MONTORIO 88 / AMITERNINA DISPUTATA IL 6 GENNAIO 2008 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REG.LI ( C.U. N. 33 DEL 10 GENNAIO 2008)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 21/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ S.P.D. AMITERNINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TOMEI DANILO IN RELAZIONE ALLA GARA PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI MONTORIO 88 / AMITERNINA DISPUTATA IL 6 GENNAIO 2008 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REG.LI ( C.U. N. 33 DEL 10 GENNAIO 2008) Con appello ritualmente proposto , la Soc. Amiternina ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe , adottato nei confronti del calciatore sopra indicato per aver questi colpito un avversario con un calcio ingiuriando l’arbitro , chiedendone la riduzione . Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore sarebbe stato prima colpito dall’avversario e , comunque , non avrebbe ingiuriato il direttore di gara . Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Tomei può essere ridotta sia in quanto il calcio è stato sferrato nei confronti dell’avversario dopo che questi aveva commesso un fallo sia perché non risulta dal rapporto arbitrale che il Tomei abbia ingiuriato l’arbitro . Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tomei Danilo a n. 2 gare , disponendo accreditarsi la relativa tassa ove addebitata .
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