COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ANTROSANO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ZAROUAL RIDA FINO AL 31.12.2010 ED AL CALCIATORE ESPOSITO LUCA PER 2 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CESOLINO / ANTROSANO DISPUTATA IL 2/12/2007 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA , GIRONE “B” (C.U.N. 17 DEL 6 DICEMNBRE 2007 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ANTROSANO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE ZAROUAL RIDA FINO AL 31.12.2010 ED AL CALCIATORE ESPOSITO LUCA PER 2 GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CESOLINO / ANTROSANO DISPUTATA IL 2/12/2007 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA , GIRONE “B” (C.U.N. 17 DEL 6 DICEMNBRE 2007 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto la Pol. Antrosano ha impugnato i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori sopra indicati , rispettivamente dello Zaroual per aver minacciato e poi colpito l’arbitro con un calcio alla gamba procurandogli momentaneo , forte dolore e nei confronti dell’Esposito per minacce nei confronti dello stesso direttore di gara , chiedendone la riduzione della prima sanzione e l’annullamento della seconda . Ha dedotto l’appellante che , quanto allo Zaroual , la squalifica doveva ritenersi eccessiva in quanto il gesto , seppure commesso , doveva ritenersi più di disprezzo che di violenza , mentre l’Esposito non avrebbe in alcun modo minacciato l’arbitro . Quest’ultimo , in sede di supplemento , ha confermato gli originari riferimenti ribadendo che il calciatore Zaroual dapprima aveva tentato di raggiungerlo con uno schiaffo e poi lo ha colpito con un violento calcio alla gamba che gli ha procurato forte dolore . Osserva la Commissione Disciplinare che, quanto al calciatore Esposito , l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.45 del C.G.S.e ,quanto allo Zaroual , deve essere respinto siccome congrua ed adeguata la sanzione rispetto al gesto di deliberata violenza dallo stesso compiuta . Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello , disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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