COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESOLINO AVEZZANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CESOLINO AVEZZANO/MASSA D’ALBE DISPUTATA IL 13/01/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”(DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESOLINO AVEZZANO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CESOLINO AVEZZANO/MASSA D’ALBE DISPUTATA IL 13/01/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”(DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA). Con reclamo proposto alla Delegazione Provinciale di L’Aquila, trasmesso per competenza a questa Commissione con C.U. n° 23 del 24.01.2008, la società A.s.d. Cesolino Avezzano ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Massa D’Albe, per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Monabih Youssef e Monasir Mohamed che non avrebbero avuto titolo a prendere parte all’incontro ai sensi dell’art. 40, comma 11, N.O.I.F., secondo il cui disposto: “Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia”. La società controinteressata ha fatto pervenire rituali controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del reclamo sul presupposto del regolare tesseramento dei calciatori sopra specificati applicandosi, nel caso di specie, il disposto dell’art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F. e non dell’art. dell’art. 40, comma 11 come, invece, sostenuto dalla società Cesolino. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto, poiché i calciatori Monabih Youssef e Monasir Mohamed, non essendo mai stati tesserati per Federazioni estere, non soggiacciono alle limitazioni di cui all’art. 40, comma 11, N.O.I.F., ai sensi dell’art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F. (“I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva”), come correttamente dedotto dalla società controinteressata e come, peraltro, certificato dalle comunicazioni F.I.G.C. del 23.11.2007 e del 4.1.2008, attestanti la regolarità della documentazione prodotta dai suddetti calciatori. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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