COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLEATTERRATO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CANZANO / COLLEATTERRATO DISPUTATA IL 9/01/08 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLEATTERRATO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA CANZANO / COLLEATTERRATO DISPUTATA IL 9/01/08 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO) Con reclamo ritualmente proposto, la società Colleatterrato ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Canzano, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Di Pasquale Domenico, che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto squalificato dal G.S. per una gara con C.U. n° 20 del 13. 12.2007, Delegazione di Teramo. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha chiesto respingersi il reclamo in quanto il Di Pasquale aveva scontato la squalifica non partecipando alla gara del 5.1.08, Villa Rosa – Canzano, prima gara ufficiale successiva alla squalifica. Osserva la Commissione che, il reclamo risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto, in quanto dagli atti in possesso del Comitato si evince che il calciatore Di Pasquale Domenico aveva effettivamente scontato la squalifica non partecipando alla prima gara successiva a quella del C.U. n° 20 del 13. 12.2007, con la conseguenza che la partecipazione alla gara oggetto di reclamo deve ritenersi legittima. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo disponendo di incamerarsi la tassa versata.
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