COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DON ORIONE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO / A.S.D. DON ORIONE DISPUTATA IL 5/01/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DON ORIONE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO / A.S.D. DON ORIONE DISPUTATA IL 5/01/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”. Con reclamo proposto al Giudice Sportivo e trasmesso per competenza a questa Commissione con C.U. n° 36 del 17.01.2008, la società sportiva A.s.d. Don Orione ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, per avere quest’ultima utilizzato i calciatori Moretton Giovanni, Gaute Alan Diego e Santos Wallace Barbosa che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi poiché non regolarmente tesserati. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni, sostenendo il regolare tesseramento dei calciatori Moretton Giovanni e Gaute Alan Diego, poiché in possesso di doppia cittadinanza ed eccependo “ …. Vizio formale del reclamo, inerente alla illegittimità della firma, alla incongruenza della firma, alla irregolare apposizione di timbro e relativa illegittima titolarità del soggetto indicato quale Presidente pro tempore …. “. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezano ha utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara, poiché non tesserato come si evince anche dalla comunicazione F.I.G.C. del 28.12.2007, inviata alla stessa società. Quanto alla pretesa inammissibilità del reclamo, si evidenzia la infondatezza della eccezione risultando dagli atti la regolare provenienza dello stesso reclamo dalla società Don Orione e la sottoscrizione apposta dal co – presidente della stessa Sig. Desprini Demetrio, delegato alla rappresentanza della società giusta domanda d’iscrizione depositata agli atti del Comitato Regionale. Va, infine, rilevato che le ulteriori deduzioni fatte pervenire dalla società Pro Calcetto Avezzano non possono essere prese in esame in quanto intempestive. Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica e personale nei confronti del dirigente accompagnatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accoglie il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: perdita della gara A.S.P. Pro Calcetto Avezzano – A.S.D. Don Orione, con il punteggio di 0 – 6; inibizione fino al 29.2.2008 al dirigente accompagnatore Sig. Cosimo Claudio; ammenda di € 104,00. Delibera, inoltre, di accreditare alla società reclamante la tassa di reclamo ove addebitata.
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