COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. DANTE CICCOTELLI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA F.C. VIRTUS TOLLO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA IV, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/01/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. DANTE CICCOTELLI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA F.C. VIRTUS TOLLO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA IV, C.G.S. Con nota del 10/09/07, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Dante Ciccotelli, quale Presidente della F.C. Virtus Tollo, nonché quest’ultima società per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1, comma I, C.G.S., per aver concorso nella violazione dell’art. 38, comma I, del regolamento del Settore Tecnico da parte del Sig. Stefano Di Battista e per aver permesso lo svolgimento di attività quale tecnico del Sig. Stefano Di Battista pur conoscendone l’incarico ed il tesseramento presso altra Società; la seconda per la violazione di cui all’art. 2, comma IV, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma I , C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascrivibili al proprio Presidente all’epoca dei fatti. Con raccomandata r.r. del 19/12/07, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 28/01/08, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. All’udienza all’uopo fissata, compariva il rappresentante della Procura federale, Avv. Lorenzo Giua, nonché il Sig. Ferrigni Luciano, in rappresentanza della società Virus Tollo, giusta delega del suo Presidente Cicciotelli Dante. Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’applicazione dell’inibizione per mesi sei del Ciccotelli e l’ammenda di € 1.000,00 per la società. Il rappresentante di quest’ultima, nell’evidenziare l’assoluta buona fede con la quale la società ed il suo Presidente avevano impiegato il Di Battista quale allenatore nella convinzione che tale utilizzazione fosse legittima, concludeva per l’applicazione del minimo delle sanzioni previste dal C.G.S. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas avendo il Ciccotelli ed il Di Battista reso piena confessione dei fatti contestati al rappresentante dell’Ufficio Indagini (vedi relativi verbali di interrogatorio agli atti del procedimento) e risultando dalla documentazione in possesso del Comitato Regionale F.I.G.C./L.N.D. che il Di Battista, pure essendo tesserato come allenatore con la Soc. Real Ortona nella stagione sportiva 2006/2007 ha sempre svolto, pur non essendo mai inserito in distinta, le mansioni di allenatore della squadra Virtus Tollo, partecipante al campionato abruzzese di I Categoria. A riprova di tale assunto vi è, poi, il fatto che alla gara Virtus Tollo / Fossacesia del 3/03/07, ha assistito lo stesso rappresentante dell’Ufficio Indagini accertando che il Di Battista ha curato, nell’occasione, il riscaldamento pre – gara dei calciatori ed è andato in panchina svolgendo le mansioni di allenatore. Affermata, così, la responsabilità dei soggetti deferiti, in ordine alle contestazioni sollevate, ritiene la Commissione equo irrogare al Cicciotelli la sanzione della inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio per mesi quattro ed alla Società F.C.Virtus Tollo la sanzione dell’ammenda di € 500,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Ciccotelli Dante l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio per mesi quattro ed alla Società F.C.Virtus Tollo la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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