COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HESPERIA NERETO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. HESPERIA NERETO / PAKUNDO A. FLACCO PESCARA DISPUTATA IL 20/01/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HESPERIA NERETO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. HESPERIA NERETO / PAKUNDO A. FLACCO PESCARA DISPUTATA IL 20/01/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE Con reclamo proposto al Giudice Sportivo e trasmesso per competenza a questa Commissione con C.U. n° 39 del 31.01.2008, la società sportiva Hesperia Nereto ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pakundo A.Flacco Pescara, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Ceccherini Giuseppe, che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto squalificato dal G.S. per una gara per recidiva in ammonizione (IV infr) con C.U. n° 36 del 17. 01.2008. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha chiesto respingersi il reclamo in quanto il Ceccherini aveva scontato la squalifica non partecipando alla gara di recupero del 16.1.08, Pakundo A. Flacco Pescara – Alba Adriatica. Osserva la Commissione, che in caso di recidiva in ammonizione la squalifica per una gara non è automatica ma decorre dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il reclamo deve essere accolto in quanto dagli atti in possesso del Comitato la società Pakundo A. Flacco Pescara ha utilizzato il calciatore Ceccherini Giuseppe che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara, poiché squalificato come da C.U. n° 36 del 17.01.2008. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pakundo A. Flacco Pescara le seguenti sanzioni: perdita della gara A.S.D. Hesperia Nereto / Pakundo A. Flacco Pescara, con il punteggio di 3 – 0; inibizione fino al 29.2.2008 al dirigente accompagnatore Sig. De Fabritiis Antonio ; ammenda di € 52,00. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa di reclamo.
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