COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 18 /02/ 2008 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MELILLO GENNARO IN RELAZIONE ALLA GARA PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PRO CELANO 2006 / LYCIA DISPUTATA IL 20 GENNAIO 2008 ( C.U. N. 23 DEL 24 GENNAIO 2008 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/2/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 18 /02/ 2008 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MELILLO GENNARO IN RELAZIONE ALLA GARA PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PRO CELANO 2006 / LYCIA DISPUTATA IL 20 GENNAIO 2008 ( C.U. N. 23 DEL 24 GENNAIO 2008 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA)
Con appello ritualmente proposto, la Soc. A.S.D. Pro Celano 2006 ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Melillo Gennaro per aver lanciato una pietra in campo , una volta espulso , senza colpire nessuno .
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in relazione alla reale gravità del fatto contestato ed ha chiesto la riduzione della stessa .
Osserva la Commissione che la squalifica del Melillo può essere lievemente ridotta sul presupposto che il gesto compiuto sia stato di reazione al provvedimento subito e che , comunque non ha avuto alcun seguito rimanendo fino a se stesso .
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Melillo Gennaro fino al 11/02/2008 , disponendo restituirsi la tassa versata.
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