COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. DI LEONARDO SERGIO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PIANELLA CALCIO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA IV, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. DI LEONARDO SERGIO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PIANELLA CALCIO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA IV, C.G.S. Con nota del 22/11/07, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Sergio Di Leonardo, quale Presidente della A.S.D. Pianella Calcio, nonché quest’ultima società per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1, comma I, C.G.S., per aver concorso nella violazione dell’art. 38, comma I, del regolamento del Settore Tecnico da parte del Sig. Mecomonaco Antonio e per aver assunto la conduzione tecnica della squadra in assenza di tesseramento per la società; la seconda per la violazione di cui all’art. 2, comma IV, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma I , C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascrivibili al proprio Presidente all’epoca dei fatti. Con raccomandata r.r. del 19/12/07, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 04/02/08, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla detta udienza compariva il rappresentante della Procura federale, Avv. Andrea Magnanelli, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti, i quali non facevano pervenire neppure deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione dell’inibizione per mesi sei per il Di Leonardo e l’ammenda di € 1.000,00 per la società. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas, essendo rinvenibile in atti la nota con la quale la società Pianella Calcio, in data 17/10/06 comunicava alla F.I.G.C./L.N.D. l’avvenuto esonero dell’allenatore Mecomonaco. Essendo, peraltro, rilevabile dagli atti in possesso del Comitato competente che lo stesso Mecomonaco non era stato tesserato regolarmente per detta società, ne consegue la evidente responsabilità dei soggetti deferiti per il diverso titolo dedotto nell’atto di contestazione. Ne è senza significato il particolare che questi ultimi non abbiano inteso far pervenire a questa Commissione deduzioni a difesa, con ciò confermando implicitamente la fondatezza degli addebiti. Affermata, così, la responsabilità dei soggetti deferiti, in ordine alle contestazioni sollevate, ritiene la Commissione equo irrogare al Di Leonardo la sanzione della inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio per mesi quattro ed alla Società A.S.D. Pianella Calcio la sanzione dell’ammenda di € 700,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Di Leonardo Sergio l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio per mesi quattro ed alla Società A.S.D. Pianella Calcio la sanzione dell’ammenda di € 700,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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