COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. DI LAUDO WALTER, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA IV, C.G.S.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 7/2/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DEL SIG. DI LAUDO WALTER, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA I C.G.S. E LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA IV, C.G.S.
Con nota del 21/09/08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Di Laudo Walter, quale Presidente della A.S.D. Trigno Celenza, nonché quest’ultima società per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1, comma I, C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, in quanto, in violazione degli artt. 35 e 38, comma I, del regolamento del Settore Tecnico Federale, nonché dell’art 38 delle N.O.I.F., ha permesso, nel corso della stagione sportiva 2006-2007, lo svolgimento di attività quale tecnico del sig. FELICE Franco Nicola, pur conoscendone l’incarico ed il tesseramento presso altra Società; la seconda per la violazione di cui all’art. 2, comma IV, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma I , C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascrivibili al proprio Presidente all’epoca dei fatti..
Con raccomandata r.r. del 19/12/07, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 4/02/08, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
All’udienza all’uopo fissata, compariva il rappresentante della Procura federale, Avv. Magnanelli Andrea , nonché il Sig. Di Laudo Walter.
Il rappresentante della Procura, dopo avere esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’applicazione dell’inibizione per mesi tre del Di Laudo e l’ammenda di € 1.000,00 per la società.
Il sig. Di Laudo Walter, al solo scopo di definire immediatamente il procedimento e senza ammissione di responsabilità, chiedeva l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., che veniva concordata tra le parti in mesi uno di inibizione per il sig. Di Laudo Walter e per l’ammenda di € 330,00 (trecentotrenta/00) per la A.S.D. Trigno Celenza.
La Commissione ritenuta la corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata; visto l’art. 23 C.G.S.
DELIBERA
a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Di Laudo Walter l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio per mesi uno ed alla A.S.D. Trigno Celenza la sanzione dell’ammenda di € 330,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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