COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 150,00; SQUALIFICA CALCIATORE MORETTON GIOVANNI PER QUATRO GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO / FRATELLI CAMBISE DISPUTATA IL 19/1/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/1” (C.U. n° 38 DEL 24/1/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE DECISONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 150,00; SQUALIFICA CALCIATORE MORETTON GIOVANNI PER QUATRO GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO / FRATELLI CAMBISE DISPUTATA IL 19/1/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE “C/1” (C.U. n° 38 DEL 24/1/08). Con appello ritualmente proposto, la società A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti della società per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti di tesserati e sostenitori avversari e nei confronti del calciatore Moretton per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e per avere reagito nei confronti di sostenitori avversari che tentavano di sfondare la porta dello spogliatoio della propria squadra. Ha dedotto l’appellante che i propri sostenitori si erano limitati a difendersi dalla aggressione portata dagli avversari, così come aveva fatto il Moretton vedendo compromessa l’incolumità sua e dei suoi compagni. Tale difesa veniva ribadita in sede di comparizione. Osserva la Commissione che la sanzione dell’ammenda irrogata dal primo giudice deve essere confermata, in quanto i sostenitori della reclamante hanno, comunque, concorso a determinare una situazione di irregolarità dal punto di vista disciplinare, pur se verosimile la circostanza della preventiva aggressione da parte degli avversari che ha indotto il primo giudice ad adottare un provvedimento di lieve entità. Va, invece, ridotta la squalifica inflitta al Moretton, in quanto ugualmente verosimile appare la circostanza che lo stesso abbia colpito i sostenitori avversari per difendere la propria incolumità e quella dei suoi compagni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Moretton Giovanni a tre gare, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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