COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POPOLI CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ROSCIANO / POPOLI CALCIO DISPUTATA IL 27/01/08 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POPOLI CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ROSCIANO / POPOLI CALCIO DISPUTATA IL 27/01/08 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C”. Con reclamo ritualmente proposto, la Società Popoli Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della S.S. Rosciano per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Filippone Alessandro che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato fino al 18/02/08 con C.U.n° 23 del 24/01/08 della Delegazione Provinciale di Pescara. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale che il calciatore in oggetto era stato squalificato fino al 18/02/08 , con C.U.n° 23 del 24/01/08 della Delegazione Provinciale di Pescara (Campionato Juniores Provinciale) cosicché lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo. Alla sanzione della perdita della gara consegue anche quella pecuniaria in danno della Società nonché quella della inibizione nei riguardi del dirigente accompagnatore e della ulteriore squalifica del calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere alla Società Rosciano la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Rosciano / Popoli: 0 a 3. Delibera, inoltre, di squalificare il calciatore Filippone Alessandro fino al 25/02/08 e di inibire il Sig. Olivieri Marco, dirigente accompagnatore del Rosciano fino al 29/02/08, nonché di infliggere a quest’ultima Società l’ammenda di € 104,00. Dispone restituirsi la tassa versata .
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