COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL SIG. CARMINE BERARDI , NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PRO CALCIO ITALIA E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART . 1 COMMA I C.G.S. E LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 , COMMA IV C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA I DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 14/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DEL SIG. CARMINE BERARDI , NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PRO CALCIO ITALIA E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART . 1 COMMA I C.G.S. E LA SECONDA PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 , COMMA IV C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA I DEL C.G.S.
Con nota del 6/11/07, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Carmine Berardi , quale Presidente della A.S.D. Pro Calcio Italia nonché quest’ultima società per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 comma I , C.G.S. , per aver apposto la firma apocrifa del calciatore Ricci Alessio sulla richiesta di tesseramento n. 04225 a favore della stessa società ; la seconda per la violazione di cui all’art. 2 comma IV , C.G.S. , vigente all’epoca dei fatti , oggi trasfuso nell’art. 4 , comma I , C.G.S. , a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascrivibili al proprio Presidente all’epoca dei fatti .
Con la racc. a.r. del 19/12/07 , ritualmente notificata , la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II , C.G.S. informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 11/02/08 , alle ore 16,00 , con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive .
Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Andrea Magnanelli, nonché il Presidente della A.S.D. Pro Calcio Italia, sig. Carmine Berardi, assistito dall’Avv. Gianluca D’Onofrio.
Il rappresentante della Procura , dopo aver esposto le ragioni del deferimento e dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’applicazione dell’inibizione per mesi 6 (sei) del sig. Carmine Berardi e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la società.
Il sig. Carmine Berardi chiedeva l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., che veniva concordata tra le parti in mesi 2 (due) di inibizione per il sig. Carmine Berardi e per l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) per la A.S.D. Pro Calcio Italia.
La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata; visto l’art. 23 C.G.S.
DELIBERA
a richiesta delle parti, di infliggere al sig. Carmine Berardi l’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio per mesi 2 (due) ed alla A.S.D. Pro Calcio Italia la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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