COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAGITTARIO PRATOLA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETRELLA CESIDIO FINO AL 31/12/2010 E DEL CALCIATORE BARILLARI MARCOFINO AL 30/06/2008) IN RELAZIONE ALLA GARA CUS L’AQUILA/SAGITTARIO DISPUTATA IL 5/01/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C/1” (C.U. n° 33 DEL 10 GENNAIO 2008).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAGITTARIO PRATOLA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETRELLA CESIDIO FINO AL 31/12/2010 E DEL CALCIATORE BARILLARI MARCOFINO AL 30/06/2008) IN RELAZIONE ALLA GARA CUS L’AQUILA/SAGITTARIO DISPUTATA IL 5/01/08 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C/1” (C.U. n° 33 DEL 10 GENNAIO 2008). Con appello ritualmente proposto, la Soc. Sagittario ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati nei confronti del Petrella per aver dapprima ingiuriato e minacciato l’arbitro al momento della sua ammonizione e successivamente colpito il secondo arbitro con un pugno sul petto provocandogli dolore e nei confronti del Barillari, calciatore non ammesso in campo , per aver ingiuriato e minacciato l’arbitro dalla tribuna ed a fare gara per aver tentato di aggredirlo minacciandolo di morte reiterando tale comportamento tanto da costringere lo stesso arbitro a chiamare la Forza Pubblica alla quale il Barillari declinava le proprie generalità. Ha dedotto l’appellante che i referti di gara sarebbero contraddittori e vergati dalla stessa mano e conterrebbero imprecisioni e inesattezza tanto da renderli inattendibili. In ogni caso, ha chiesto ridursi le sanzioni in quanto eccessive rispetto alla reale rilevanza degli episodi contestati. Le stesse richieste venivano ribadite in sede di audizione. Gli arbitri della gara, in sede di supplemento, hanno confermato gli originari riferimenti precisando il primo arbitro che il Barillari non era riuscito ad aggredirlo solo per l’intervento di alcuni calciatori di entrambe le squadre ed il secondo che il pugno ricevuto, seppure sferrato con forza tanto da procurargli dolore, non era stato tale da costringerlo a farsi visitare presso un ospedale visto che, dopo qualche minuto, era scomparso completamente. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dai direttori di gara, la sanzione inflitta al Petrella possa essere ridotta in quanto il pugno sferrato ad uno degli arbitri non ha avuto particolari conseguenze pur integrando un atto di violenza in danno dello stesso. Congrua ed adeguata appare, invece, la sanzione inflitta al Barillari in considerazione che lo stesso si trovava in tribuna per non essere stato ammesso a disputare la gara e che, pertanto, la sua azione appare premeditata. Per questi motivi , la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Petrella Cesidio fino al 31.12.2009 confermando, nel resto, la impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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