COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOC. A.S. ANCARANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE DELLA A.S. ANCARANO , SIG. ANTONIO CINCIRIPINI , IN RELAZIONE ALLA GARA ANCARANO / COLLE M.P.98 DISPUTATA IL 14/10/2007PER IL CAMPIONATO DI II° CATEGORIA (C.U.N.30 DEL 28/12/2007 COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOC. A.S. ANCARANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA DAL G.S. AL DIRIGENTE DELLA A.S. ANCARANO , SIG. ANTONIO CINCIRIPINI , IN RELAZIONE ALLA GARA ANCARANO / COLLE M.P.98 DISPUTATA IL 14/10/2007PER IL CAMPIONATO DI II° CATEGORIA (C.U.N.30 DEL 28/12/2007 COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la A.S. Ancarano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del Sig. Cinciripini Antonio , Presidente della stessa società, per aver, al termine della gara , compiuto atti di violenza in danno dell’arbitro facendolo sbattere con la testa sulla porta e causandogli lesioni dichiarate guaribili in gg. 7 dal P.S. dell’Ospedale di Giulianova, cessando tale comportamento solo dopo l’intervento di altri tesserati . Ha dedotto l’appellante : 1) di avere solo diviso i calciatori e l’arbitro a seguito di una discussione che si era accesa; 2) di non aver compiuto atti di violenza in quanto l’arbitro si sarebbe procurato da solo le lesioni sbattendo la testa contro un cancelletto; 3) che la sanzione subita era comunque eccessiva anche in considerazione del fatto che le lesioni subite non avevano impedito all’arbitro di dirigere una gara la domenica successiva. Tali argomentazioni sono state ribadite dinanzi alla Commissione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti , ha confermato quanto riferito negli atti ed ha escluso di aver accidentalmente sbattuto contro il cancelletto ribadendo che le lesioni, ivi compresi dei raschi presenti sul collo, non potevano essere conseguenza di una simile evenienza. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice può essere convertita in quella della inibizione a termine sul presupposto che le lesioni subite dal direttore di gara pur essendo conseguenza di un grave atto di violenza commesso in danno dello stesso non integrano, a parere di questa Commissione, ipotesi di “particolare gravità” che potrebbe legittimare la più grave sanzione della preclusione visto che le lesioni stesse sono state dichiarate guaribili in giorni sette dai sanitari dell’ospedale di Giulianova e non hanno avuto ulteriori conseguenze. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di inibire il sig. Cinciripini Antonio per anni cinque a far tempo dal 28.12.2007. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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