COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PESCINA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA CHIOSCO TORLONIA F.C. / ANTROSANO, DISPUTATA IL 9/02/08 PER IL CAMPIONATO AMATORI – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PESCINA CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA CHIOSCO TORLONIA F.C. / ANTROSANO, DISPUTATA IL 9/02/08 PER IL CAMPIONATO AMATORI – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA. Con reclamo proposto via fax in data 15.02.08 sottoscritto dal Sig. Giovanni Soricone, la società A.S.D. Pescina Calcioi ha chiesto infliggersi alla società Chiosco Torlonia la sanzione della perdita della gara di cui in epigrafe per aver fatto alla stessa partecipare i calciatori Fina Giuseppe e Di Pasquale Paolo che non avrebbero avuto titolo a parteciparvi in quanto espulsi direttamente in occasione della gara immediatamente precedente del 2.02.08. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma I, C.G.S., per difetto d’interesse da parte della società ricorrente e per essere stato sottoscritto da persona che non risulta avere i poteri di rappresentanza della società, come si evince dagli atti in possesso del Comitato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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