COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PAKUNDO ADRIANO FLACCO PESCARA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA MARTINSICURO/PAKUNDO ADRIANO FLACCO PESCARA DISPUTATA IL 3/02/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PAKUNDO ADRIANO FLACCO PESCARA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA MARTINSICURO/PAKUNDO ADRIANO FLACCO PESCARA DISPUTATA IL 3/02/08 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI. Con reclamo proposto nei termini al G.S. e da quest’ultimo rimesso per competenza alla Commissione Disciplinare, la Società Pakundo A. Flacco Pescara ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Martinsicuro per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Cipollini Roberto che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara per recidiva in ammonizione con Comunicato Ufficiale n. 39 del 31 gennaio 2008. La Società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il reclamo è fondato e deve essere accolto. Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che il calciatore Roberto Cipolloni era stato squalificato per una per gara per recidiva in ammonizione con C.U. n° 39 del 31.1.08, cosicché lo stesso non aveva titolo a partecipare alla successiva gara oggetto di reclamo. Alla sanzione della perdita della gara consegue anche quella pecuniaria in danno della società nonché quella della inibizione nei riguardi del dirigente accompagnatore e della ulteriore squalifica del calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di infliggere alla Società Martinsicuro la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio Martinsicuro/Pakundo Adriano Flacco Pesacra: 0 a 3. Delibera, inoltre, di squalificare il calciatore Cipolloni Roberto fino al 29/02/08 e di inibire il dirigente Cosenza Alberto fino al 29/02/08 nonché di infliggere alla Soc. Martinsicuro l’ammenda di € 104,00.
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