COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HATRIA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TORTORETO / HATRIA DISPUTATA IL 10/02/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI , DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HATRIA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA TORTORETO / HATRIA DISPUTATA IL 10/02/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI , DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO. Con reclamo ritualmente proposto, la società sportiva A.S.D. Hatria ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Tortoreto, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Ruzzi Amerigo che non aveva titolo a parteciparvi poiché squalificato con C.U. n° 30 del 7.2.2008, Delegazione Provinciale di Teramo. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Tortoreto ha utilizzato il calciatore Ruzzi Amerigo che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara per non aver scontato il turno di squalifica inflittogli con il richiamato comunicato. Deve essere, pertanto, applicata la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della società Tortoreto e personali nei confronti del dirigente accompagnatore e del calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Tortoreto le seguenti sanzioni: perdita della gara A.S.D. Tortoreto – A.S.D. Hatria Calcio, con il punteggio di 0 – 3; inibizione fino al 31.3.2008 al dirigente accompagnatore Sig. Di Stanislao Franco; squalifica per una ulteriore gara al calciatore Ruzzi Amerigo; ammenda di € 52,00. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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