COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. VILLAROSA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (RIPETIZIONE GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLAROSA / TORRICELLA SICURA DISPUTATA IL 13/1/08 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 38 DEL 24/1/08, C.R.A. – L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. VILLAROSA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (RIPETIZIONE GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLAROSA / TORRICELLA SICURA DISPUTATA IL 13/1/08 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 38 DEL 24/1/08, C.R.A. – L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.C. Villarosa ha chiesto riformarsi la decisione del primo giudice, con la quale era stata disposta la ripetizione della gara per non avere l’arbitro fatto disputare un primo tempo regolamentare di 45’, avendone anticipato la fine di circa 8’, chiedendo convalidarsi il risultato conseguito sul campo. Ha dedotto l’appellante che, contrariamente a quanto riferito dal direttore di gara, egli avrebbe fatto uso di un unico cronometro che funzionava regolarmente, con la conseguenza che il primo tempo sarebbe durato i previsti 45’, oltre il recupero. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha ribadito che in realtà aveva utilizzato due cronometri, il primo dei quali non funzionava regolarmente in quanto per ogni minuto trascorso registrava circa 18’’ in meno, cosicché il tempo di durata della prima frazione era stato di 37’ e non di 45’, tanto da costringerlo poi a fare uso di altro cronometro. Osserva la Commissione che, alla luce di quanto riferito dal direttore di gara anche in sede di supplemento, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, essendo chiaramente emerso che uno dei due tempi della gara era durato meno di quanto previsto dal regolamento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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