COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVTELLESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 6.01.2009 DEL CALCIATORE LIZZA MASSIMO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTENERODOMO / A.S.D. CIVTELLESE DISPUTATA IL 06/1/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 22 DEL 10/1/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVTELLESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 6.01.2009 DEL CALCIATORE LIZZA MASSIMO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTENERODOMO / A.S.D. CIVTELLESE DISPUTATA IL 06/1/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 22 DEL 10/1/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Civitellese ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Lizza Massimo, protestato nei confronti dell’arbitro calciandogli contro il pallone, colpendolo all’altezza dell’addome senza provocargli dolore. Ha dedotto l’appellante che il Lizza avrebbe calciato il pallone colpendo involontariamente l’arbitro. Ha, pertanto, chiesto revocarsi la sanzione inflitta, ovvero la sua riduzione L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il Lizza, per protestare contro una sua decisione, aveva calciato il pallone debolmente e lo aveva inavvertitamente colpito per essersi trovato sulla sua traiettoria. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta possa essere ridotta in quanto il calciatore intendeva solo protestare ed inavvertitamente ha colpito l’arbitro senza avere la volontà di causargli danni. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Lizza Massimo fino al 10.3.2008, disponendo restituirsi la tassa versata.
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