COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL CELANO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI MARINI MARIO PER 5 GARE, BALIVA ALBERTO E PROSIA MARCELLO PER 4 GARE, IACUTONE IVAN PER 2 GARE, DELLA INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CERONE ROBERTO SINO AL 3/02/08, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 75,00 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE DURINI / REAL CELANO, DISPUTATA IL 16/02/2008 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL CELANO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI MARINI MARIO PER 5 GARE, BALIVA ALBERTO E PROSIA MARCELLO PER 4 GARE, IACUTONE IVAN PER 2 GARE, DELLA INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CERONE ROBERTO SINO AL 3/02/08, NONCHE’ DELL’AMMENDA DI € 75,00 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE DURINI / REAL CELANO, DISPUTATA IL 16/02/2008 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 27 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA) Con appello ritualmente proposto la società REAL CELANO ha impugnato i provvedimenti come sopra indicati, adottati dal G.S. nei confronti dei tesserati e della società perché il Cerone protestava più volte nei confronti del direttore di gara urlando frasi irriguardose, lo Iacutone veniva espulso per reiterate lamentele, il Marini perché correva verso un avversario e lo colpiva con pugni e calci, dando inizio ad una aggressione da parte dei calciatori e dirigenti del Real Celano nei confronti degli avversari, nel corso della quale il Baliva, bestemmiando, prendeva il pallone calciandolo verso gli avversari, quindi si lanciava contro gli stessi cominciando a colpirli, il Prosia, giocatore con funzioni di assistente, si avvicinava all’arbitro urlandogli frasi irriguardose, quindi gli bloccava il rientro negli spogliatoi fin quando veniva allontanato dal suo allenatore, infine, perché prima del rientro nello spogliatoio, il direttore di gara veniva circondato da alcuni calciatori del Real Celano che lo applaudivano e schernivano ironicamente. Ha dedotto la società appellante che nessuno degli episodi contenuti nel rapporto di gara è stato correttamente rappresentato dal direttore di gara, atteso che gli stessi non si sono verificati. Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando delle numerose invettive ed ingiurie rivolte dai tesserati della Real Celano nei suoi confronti. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello proposto in ordine alle sanzioni irrogate deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui la società chiede l’annullamento della sanzione della squalifica per due gare a carico di Iacutone Ivan, atteso che tale rimedio è consentito solo per squalifiche di tre o più giornate. L’appello è comunque infondato, in ragione del fatto che l’arbitro della gara è stato in grado di riferire con certezza la sussistenza dei comportamenti contestati alla società appellante. Le sanzioni inflitte peraltro debbono ritenersi congrue ed adeguate alla gravità dei comportamenti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa di reclamo.
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