COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CALDARI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA RELAZIONE ALLA GARA S. S. FARESINA / CALDARI, DISPUTATA IL 24/02/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CALDARI AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA RELAZIONE ALLA GARA S. S. FARESINA / CALDARI, DISPUTATA IL 24/02/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D”. Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 1.3.2008 al G.S. e da questi rimesso per competenza alla Commissione Disciplinare , la società Polisportiva Caldari ha chiesto infliggersi, ai sensi dell’art. 63, comma II, N.O.I.F., la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società S. S. Faresina per avere, quest’ultima, utilizzato quale assistente dell’arbitro una persona non tesserata. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma V, C.G.S., per difetto di sottoscrizione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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