COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL DIRIGENTE IAMMARINO GIANFRANCO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN PAOLO CALCIO VASTO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 16/04/2008 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PAOLO CALCIO VASTO / TRIGNO CELENZA DISPUTATA IL 9/02/2008 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 42 DEL 14/02/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL DIRIGENTE IAMMARINO GIANFRANCO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN PAOLO CALCIO VASTO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 16/04/2008 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PAOLO CALCIO VASTO / TRIGNO CELENZA DISPUTATA IL 9/02/2008 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 42 DEL 14/02/08). Con appello ritualmente proposto, il dirigente Iammarino Gianfranco ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. in quanto, quale dirigente accompagnatore, al termine della gara si faceva incontro all’arbitro, protestando e battendogli il dito indice contro il petto, in tal modo provocando allo stesso direttore di gara momentaneo dolore. Ha dedotto l’appellante che nell’occasione il proprio comportamento è stato ineccepibile nei modi, giammai irriguardoso, né violento ed offensivo della persona dell’arbitro, da questi, tuttavia, mal interpretato. Ha concluso chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, escludendo la veridicità dei fatti posti a sostegno dell’appello e ribadendo di esser stato avvicinato nei pressi dello spogliatoio da parte dello Iammarino che protestava con foga e con atteggiamento provocatorio gli batteva per due volte con forza il dito indice sul petto, provocando momentaneo dolore. Ritualmente convocato per essere sentito, l’appellante ha fatto pervenire comunicazione a mezzo telefax di rinuncia all’audizione. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento tenuto dallo Iammarino, il quale nell’occasione si è lasciato andare ad una protesta oltremodo smodata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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