COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P. TARANTA PELIGNA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PICCONE GABRIELE FINO AL 15 MARZO 2010 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. TORNARECCIO / A.P. TARANTA PELIGNA DISPUTATA IL 23/12/07 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 20 DEL 27/12/07 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 13/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P. TARANTA PELIGNA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PICCONE GABRIELE FINO AL 15 MARZO 2010 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. TORNARECCIO / A.P. TARANTA PELIGNA DISPUTATA IL 23/12/07 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 20 DEL 27/12/07 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società A.P. Taranta Peligna ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. per aver, il calciatore Piccone Gabriele, successivamente alla sua espulsione, fatto irruzione nello spogliatoio arbitrale ed aver stretto violentemente le mani al collo dell’arbitro spingendolo verso il muro e per averlo colpito più volte sul braccio, mentre tentava di sottrarsi alla violenza. Ha dedotto l’appellante che i fatti descritti dal direttore di gara non risponderebbero al vero, visto che il calciatore si era limitato a profferire invettive di ogni genere nei confronti del direttore di gara, ma non certamente ad attingerlo, con la conseguenza che, ove l’arbitro avesse confermato gli originari riferimenti, il calciatore non avrebbe potuto fare a meno di sporgere querela nei confronti dello stesso. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione in rapporto a quanto effettivamente commesso dal Piccone, auspicando la riforma dell’Ordinamento della Giustizia Sportiva in tema di prove. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, in relazione a quanto eccepito dall’appellante che la porta dello spogliatoio era priva di serratura a chiave e vi era soltanto la maniglia, con la conseguenza che lo stesso non avrebbe potuto chiudersi dentro per sicurezza in assenza di tale meccanismo. Ha, inoltre, precisato, che subito dopo l’aggressione da parte del Piccone la porta era stata riaperta dall’esterno e che la Forza Pubblica era stata chiamata dal presidente del Tornareccio, Sig. Bucciarelli Vincenzo ed ha concluso che il Piccone lo aveva anche apostrofo con innumerevoli minacce, oltre che con le ingiurie ammesse dalla società appellante. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, il comportamento tenuto dal calciatore Piccone Gabriele appare di estrema gravità, in quanto concretizzatosi non solo nell’atto di violenza perpetrato in danno del direttore di gara, ma anche nelle ripetute minacce ed ingiurie allo stesso rivolte. Tale comportamento, pertanto, giustifica la sanzione inflitta dal primo giudice che appare congrua ed adeguata alla suddetta gravità. Appare, peraltro, meritevole di censura il tenore dell’appello proposto dalla società Taranta Peligna, la quale, nel minacciare di sporgere querela nei confronti del direttore di gara per quanto riferito agli Organi di Giustizia Sportiva, non ha avuto l’effetto intimidatorio che si era prefisso e, nel contempo, non può farsi a meno di rilevare che le eventuali modifiche al Codice di Giustizia Sportiva devono essere sollecitate dalle stesse società sportive aderenti alla F.I.G.C., nelle opportune sedi assembleari. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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