COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESOLINO AVEZZANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. INERENTE LA RIPETIZIONE DELLA GARA CASTELLAFIUME – CESOLINO AVEZZANO DISPUTATA IL 20/01/2008 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE B, PROV. L’AQUILA (C.U. N° 23 DEL 24/01/2008 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESOLINO AVEZZANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. INERENTE LA RIPETIZIONE DELLA GARA CASTELLAFIUME – CESOLINO AVEZZANO DISPUTATA IL 20/01/2008 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE B, PROV. L’AQUILA (C.U. N° 23 DEL 24/01/2008 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).
Con reclamo ritualmente proposto la ASD CESOLINO AVEZZANO ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., il quale ha disposto la ripetizione della gara sulla scorta di assenza di specifiche condotte violente ai danni del direttore di gara e/o degli altri partecipanti, di motivazioni specifiche che hanno determinato lo stesso direttore a non proseguire la gara, nonché assenza di adozione da parte dello stesso di quei provvedimenti disciplinari a carico di calciatori o dirigenti prescritti dalle norme.
Ha dedotto l’appellante la esclusiva responsabilità dei tesserati della Soc. CASTELLAFIUME nella decisione arbitrale di sospensione della gara, atteso che, pur nella genericità del referto di gara, al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi al termine della gara, l’arbitro è stato circondato dai giocatori del Castellafiume che protestavano e lo strattonavano, tanto da indurre il padre dell’arbitro ad entrare sul terreno di gioco a protezione del figlio. Precisa la appellante società che nel caso di specie dal referto arbitrale si deve desumere la sussistenza di una situazione minacciosa nei confronti dell’arbitro, oltre che del suo genitore, che ha influenzato la regolarità della gara, inducendo lo stesso alla sospensione dell’incontro. A parere della società appellante tale comportamento è da addebitare ad esclusiva responsabilità dei tesserati del Castellafiume.
Conclude, quindi, per la riforma della decisione impugnata con assegnazione della vittoria con il punteggio di 3 a 0.
La società appellata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
In sede di supplemento di rapporto, l’arbitro ha del tutto genericamente confermato il contenuto dell’appello proposto dalla ASD CESOLINO, nulla adducendo circa la sussistenza di episodi di violenza nei suoi confronti ad opera dei tesserati del Castellafiume.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e, in quanto tale, deve essere respinto.
L’art. 64.2 N.O.I.F. stabilisce che “è nei poteri dell’arbitro astenersi di far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in
piena indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico”.
Orbene, i fatti così come risultanti dagli atti di gara non possono giustificare l’adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara.
Dagli atti ufficiali in possesso di questa Commissione, è stato possibile accertare che al termine del primo tempo, al momento del rientro negli spogliatoi, l’arbitro è stato circondato dai tesserati del Castellafiume che gli chiedevano spiegazioni del rigore concesso alla soc. Cesolino, quindi “…le due società hanno continuato a litigare tra di loro…” a causa di un gesto dell’ombrello che i calciatori del Cesolino avevano rivolto precedentemente alla panchina della società avversaria al momento della segnatura della seconda rete; quindi interveniva il padre del direttore di gara che avendolo visto in difficoltà lo “separava” dai giocatori per portarlo negli spogliatoi.
In sintesi, non costituendo le situazioni descritte atti pregiudizievoli alla incolumità fisica del direttore di gara o dei calciatori, emerge che l’arbitro, pur avendo la possibilità di individuare dai numeri della divisa, se del caso, gli elementi più facinorosi, ha omesso di adottare tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l’ordine, quali ad esempio:
una volta convocato il capitano della squadra, avvisarlo, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le “intemperanze” fossero proseguite;
ammonire ed espellere anche più giocatori fino al numero legale per continuare a giocare;
allontanamento dal campo dei dirigenti;
chiedere, se del caso, l’intervento della Forza pubblica, se presente.
Pertanto, in assenza di episodi di violenza nei confronti suoi o dei calciatori, non avendo il direttore di gara posto in essere tutti i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, tale da giustificare l’adottato provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale).
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello proposto dalla ASD CESOLINO AVEZZANO disponendo addebitarsi la tassa di reclamo.
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