COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.U.S. TERAMO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA C.U.S. TERAMO / A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 23/02/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.U.S. TERAMO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA C.U.S. TERAMO / A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA IL 23/02/2008 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”. Con reclamo ritualmente proposto, la società C.u.s. Teramo ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. a), C.G.S., per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi poiché non regolarmente tesserato. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali ha eccepito l’infondatezza del reclamo e, in ogni caso, la sua inconferenza all’art. 12, commi 5, C.G.S. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezzano ha utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara, poiché non tesserato con la stessa società come, peraltro, già affermato da questa Commissione con le delibere pubblicate nei CC.UU. nn° 39 del 31.1.08, 42 del 14.2.08, 43 del 21.2.08 e 44 del 28.2.08. Le eccezioni proposte dalla società Pro Calcetto Avezzano nelle controdeduzioni, invece non possono essere accolte, in quanto evidentemente strumentali. Infatti non ha alcuna rilevanza l’erronea citazione della norma sanzionatoria da parte della società ricorrente, tenuto conto che il fatto portato alla cognizione di questa Commissione (partecipazione alla gara di un calciatore squalificato o che comunque non abbia titolo per prendervi parte) è, comunque, punito con la perdita della gara in danno della società responsabile di tale contegno ai sensi dell’odierno art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S. che ricalca, nella sostanza, l’art. 12, comma 5, lett. a) di cui al precedente C.G.S al quale, evidentemente, ha fatto impropriamente riferimento la società C.u.s. Teramo. Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa e personale nei confronti del dirigente accompagnatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano, tenuto conto della recidiva, le seguenti sanzioni: perdita della gara C.u.s. Teramo – Pro Calcetto Avezzano, con il punteggio di 6 – 0; inibizione fino al 31.12.2008 al dirigente accompagnatore Sig. Cosimo Claudio; ammenda di € 500,00. Delibera, inoltre, di restituire alla società reclamante la tassa versata.
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