COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.U.S. L’AQUILA SETT. CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA C.U.S. L’AQUILA SETT. CALCIO / A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA L’1/3/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.U.S. L’AQUILA SETT. CALCIO AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA C.U.S. L’AQUILA SETT. CALCIO / A.S.P. PRO CALCETTO AVEZZANO DISPUTATA L’1/3/08 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, SERIE “C/1”. Con reclamo ritualmente proposto, la società C.u.s. L’Aquila ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Pro Calcetto Avezzano, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. a), C.G.S., per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi poiché non tesserato. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali ha eccepito l’inammissibilità del reclamo per asserito vizio procedurale, in violazione del disposto dell’art. 29, commi 2, 3, 5, 7, nonché dell’art. 46, commi 1, C.G.S. Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo deve essere accolto in quanto la società Pro Calcetto Avezzano ha utilizzato il calciatore Santos Wallace Barbosa che effettivamente non aveva titolo a partecipare alla gara, poiché non tesserato con la stessa società come, peraltro, già affermato da questa Commissione con le delibere pubblicate nei CC.UU. nn° 39 del 31.1.08, 42 del 14.2.08, 43 del 21.2.08 e 44 del 28.2.08. Per quanto concerne, invece, le eccezioni proposte nelle controdeduzioni della società Pro Calcetto Avezzano, le stesse non possono essere accolte apparendo palesemente inconferenti ed infondate, visto che la procedura dinanzi alle Commissioni territoriali non prevede il preavviso contemplato, invece, per l’analoga procedura dinanzi al G.S. Deve essere, pertanto, applicata nei confronti della società Pro Calcetto Avezzano la sanzione della perdita della gara, nonché le conseguenti sanzioni di natura economica nei confronti della stessa e personale nei confronti del dirigente accompagnatore, aggravate per la recidiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Pro Calcetto Avezzano le seguenti sanzioni: perdita della gara C.u.s. L’Aquila – Pro Calcetto Avezzano, con il punteggio di 6 – 0; inibizione fino al 30.6.2009 al dirigente accompagnatore Sig. Cosimo Claudio; ammenda di € 750,00. Delibera, inoltre, di accreditare alla società reclamante la tassa, ove addebitata.
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