COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELLANTE 2007 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AI CALCIATORI BILO STEFANO, MELCHIORRE ERMANNO E LOSCHIAVO RICCARDO IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCA S. MARIA / BELLANTE 2007 DISPUTATA IL 2/3/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. n° 35 DEL 6/3/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BELLANTE 2007 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AI CALCIATORI BILO STEFANO, MELCHIORRE ERMANNO E LOSCHIAVO RICCARDO IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCA S. MARIA / BELLANTE 2007 DISPUTATA IL 2/3/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. n° 35 DEL 6/3/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la società Bellante 2007 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S con le seguenti motivazioni: quanto al calciatore Bilò Stefano, per atti di violenza contro un avversario; quanto al calciatore Melchiorre Ermanno, per comportamento antisportivo assunto negli spogliatoi dopo la conclusione della gara; quanto, infine, al calciatore Lo Schiavo Riccardo perché, dopo essere stato espulso per bestemmie, assumeva un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni e, conseguentemente, ne ha chiesto la riduzione, in quanto il Bilò non si sarebbe reso responsabile di alcun atto di violenza poiché lontano dalla fase di gioco che aveva indotto l’arbitro ad assumere i relativi provvedimenti disciplinari, così come il Melchiorre non avrebbe assunto atteggiamenti antisportivi atteso che, al fischio di chiusura della gara, si sarebbe recato immediatamente negli spogliatoi. Nulla è stato dedotto, invece, in relazione alla posizione del calciatore Lo Schiavo. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante, peraltro incompleta, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, da considerarsi fonte di prova privilegiata sulla base del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Ne segue che la decisione del primo giudice deve essere confermata, essendo le sanzioni inflitte congrue ed adeguate ai censurati comportamenti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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