COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PUCETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / SAN VINCENZO VALLE ROVETO DISPUTATA IL 24/02/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 28 DEL 28/02/08, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 20/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PUCETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / SAN VINCENZO VALLE ROVETO DISPUTATA IL 24/02/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 28 DEL 28/02/08, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Pucetta ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. perché l’arbitro, dopo essere stato colpito da un calcio sferrato da un giocatore del Pucetta ed aver ricevuto minacce, sospendeva la predetta partita. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro non era stato colpito dal calciatore De Santis Antonello atteso che il medesimo, dopo essere stato espulso, avrebbe solo tentato di colpire il direttore di gara con un calcio. Inoltre l’arbitro, dopo l’accaduto, avrebbe manifestato la propria volontà di proseguire la gara, sospendendo la partita solo a seguito di minacce dei dirigenti del San Vincenzo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo di essere stato effettivamente colpito da un calcio sferrato dal calciatore De Santis che gli procurava forte dolore e lo costringeva a recarsi negli spogliatoi per ricevere le cure del caso. Successivamente, avendo manifestato la volontà di non proseguire la gara, anche a causa di un malore avuto mentre gli veniva prestata assistenza, veniva pesantemente minacciato da un tesserato del Pucetta, Sig. Cotturone Roberto, affinché riprendesse l’incontro. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara deve confermarsi la sanzione inflitta dal primo giudice, posto che a seguito del grave atto di violenza e delle pesanti minacce subite il direttore di gara non poteva più avere l’integrità psico – fisica necessaria per portare a compimento la gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo di addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it