COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE DANTUONI FABRIZIO TESSERATO CON SOC. ARCOBALENO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 25/11/2011 INFLITTAGLI DAL G.S. –IN RELAZIONE ALLA GARA ARCOBALENO / TREGLIO DISPUTATA IL 25/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “B” (C.U.N. 25 DEL 31 GENNAIO 2008 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI ) .

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE DANTUONI FABRIZIO TESSERATO CON SOC. ARCOBALENO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 25/11/2011 INFLITTAGLI DAL G.S. –IN RELAZIONE ALLA GARA ARCOBALENO / TREGLIO DISPUTATA IL 25/11/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “B” (C.U.N. 25 DEL 31 GENNAIO 2008 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI ) . Con appello ritualmente proposto , il calciatore Fabrizo D’Antuoni della Soc. Arcobaleno ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe , adottato dal G.S. per aver colpito con un pugno alla schiena il direttore di gara causandogli lesioni , giudicate guaribili in gg.3 dal P.S. dell’Ospedale di Lanciano , che lo costringevano a portare a termine la gara per evitare ulteriori incidenti vista l’assenza di Forza Pubblica . Ha dedotto l’appellante che quanto riferito dal direttore di gara non rispondeva al vero visto che aveva solo tentato di richiamare la sua attenzione strattonandolo per la pettorina che indossava senza colpirlo tanto che lo stesso poteva portare a termine regolarmente la gara e , il giorno successivo , era in grado di essere presente al posto di lavoro . Ha , inoltre , dedotto che non era stato determinato da condotta violenta con la conseguenza che la sanzione inflittagli doveva essere ritenuta sproporzionata e doveva , pertanto , essere ridotta . L’arbitro della gara , in sede di supplemento , ha confermato gli originari riferimenti precisando con chiarezza di essere stato colpito con la mano chiusa alla schiena da dietro avvertendo un persistente dolore che lo aveva costretto a sospendere la gara al 25° del II° tempo ed a riprenderla con fatica per evitare che potessero accadere ulteriori e più gravi episodi in assenza della Forza Pubblica . Ha , inoltre ,aggiunto che , se si fosse trattato di un semplice strattonamento , non avrebbe esitato a precisarlo nel rapporto . Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Non senza ricordare che non può considerarsi un gesto di “fair-play” riconoscere le proprie responsabilità solo dopo che era stato punito il proprio capitano per un vile gesto compiuto da un calciatore in un primo tempo non identificato che aveva colpito l’arbitro alla schiena , va rilevato che la sanzione inflitta dal primo giudice deve ritenersi congrua ed adeguata essendo risultata con chiarezza sia l’intenzionalità del gesto sia la gravità del colpo portato alla schiena del direttore di gara se è vero , come è vero , che ebbe a causargli lesioni giudicate guaribili in gg. 3 dai sanitari di una struttura pubblica . A nulla rileva , poi , che lo stesso arbitro sia stato in grado di portare a termine la gara visto che questi ha precisato di averlo fatto con fatica subendo un persistente dolore alla schiena , mentre non risulta dagli atti , e non avrebbe comunque rilievo , la circostanza che il giorno successivo abbia potuto riprendere il lavoro . Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa versata.
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