COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA P.G.S. ORATORIANA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL GIUDUCE SPORTIVO (SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE MARRELLI PAOLO E PER 3 GARE AI CALCIATORI MUCCIANTE ALBERTO E CAROSA RICCARDO; INIBIZIONE FINO AL 31.05.2008 AI DIRIGENTI MUCCIANTE ADELCHI E ROTILIO TOMMASO) IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE ATERNO/ORATORIANA DISPUTATA IL 09.03.2008 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI, GIRONE A (C.U. n. 47 del 13.03.2008).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA P.G.S. ORATORIANA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL GIUDUCE SPORTIVO (SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE MARRELLI PAOLO E PER 3 GARE AI CALCIATORI MUCCIANTE ALBERTO E CAROSA RICCARDO; INIBIZIONE FINO AL 31.05.2008 AI DIRIGENTI MUCCIANTE ADELCHI E ROTILIO TOMMASO) IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE ATERNO/ORATORIANA DISPUTATA IL 09.03.2008 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI, GIRONE A (C.U. n. 47 del 13.03.2008).
Con reclamo proposto in data 19.03.2008 la P.G.S. Oratoriana ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara e meglio descritti nella impugnata decisione, limitandosi a chiedere il referto arbitrale per inviare le controdeduzioni.
Osserva la Commissione che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S. del Codice di Giustizia Sportiva in quanto estremamente generico e privo dei requisiti minimi previsti dalla normativa.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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