COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA SPIAGGIA / MOSCIANO DISPUTATA IL 3/02/08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 41 DEL 7/02/08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA SPIAGGIA / MOSCIANO DISPUTATA IL 3/02/08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 41 DEL 7/02/08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Cologna Spiaggia ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, i sostenitori della stessa società, rivolto frasi razziste nei confronti di un calciatore di colore avversario e per avere ingiuriato gli assistenti arbitrali. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fati addebitati in quanto il calciatore in oggetto non era di colore visto che lo stesso, di nome Rosi Bruno Antonio, non è di colore essendo nato in Brasile. Quanto alle ingiurie rivolte agli assistenti, le stesse sarebbero state profferite da tifosi della squadra avversaria dopo che erano state annullate due reti. L’arbitro della gara ed un suo assistente, in sede di supplemento, hanno confermato gli originari riferimenti, ribadendo sia la circostanza dei cori razzisti rivolti al calciatore avversario, sia le ingiurie rivolte alle assistenti e ai tifosi del Cologna Spiaggia. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali in maniera inequivocabile che mi tifosi della società appellante hanno rivolto frasi dal contenuto razzista al calciatore n° 9 della squadra avversaria che, evidentemente, appariva di carnagione più scura rispetto agli altri calciatori, nonché all’indirizzo degli assistenti arbitrali. La sanzione inflitta dal primo giudice appare, peraltro, congrua ed adeguata, con la conseguenza che deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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