COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA ASD L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCO MORELLI FINO AL 30.04.2008, AMMENDA DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA L’AQUILA / ATESSA DISPUTATA IL 20/2/08 PER LA COPPA ITALIA (C.U.N. 44 DEL 28/2/08).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APPELLO DELLA ASD L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCO MORELLI FINO AL 30.04.2008, AMMENDA DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA L’AQUILA / ATESSA DISPUTATA IL 20/2/08 PER LA COPPA ITALIA (C.U.N. 44 DEL 28/2/08).
Con appello ritualmente proposto, la ASD L’Aquila Calcio 1927 ha impugnato la decisione di cui in epigrafe, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Marco Morelli per aver reiteratamente ingiuriato e minacciato gli organi federali presenti al momento della premiazione e nei confronti della società per aver propri sostenitori commesso intemperanze a fine gara nei confronti della terna arbitrale nonché per aver danneggiato, propri tesserati l’impianto sportivo (panchina e vetro di una porta dello spogliatoio) che aveva ospitato la gara con obbligo del risarcimento del danno.
Ha dedotto l’appellante, pur riconoscendo la scorrettezza del comportamento del Morelli, determinato dalla amarezza della sconfitta subita, che la sanzione inflitta allo stesso deve ritenersi sproporzionata in quanto tale comportamento si sarebbe, comunque, concretizzato nelle ingiurie visto che alcuna minaccia sarebbe stata rivolta ai dirigenti federali mentre il comportamento di un calciatore avversario, che aveva mostrato i genitali provocando il pubblico e gli avversari, era stato punito con una sanzione appena più consistente.
n ogni caso, il Morelli si era prontamente scusato con una lettera indirizzata al Comitato Regionale della FIGC spiegando le ragioni del suo comportamento.
Quanto all’ammenda, l’appellante ha dedotto che l’arbitro della gara aveva riferito di non essere in grado di indicare chi avesse rotto un vetro di una porta posta di fronte allo spogliatoio dell’Aquila Calcio, cosicché non poteva essere attribuita ad essa appellante la relativa responsabilità. Ha, pertanto, concluso per la riduzione delle sanzioni, con squalifica a giornate per il Morelli.
Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà .
Occorre premettere che , dinanzi al primo Giudice, il calciatore Morelli Marco doveva rispondere delle sole ingiurie rivolte ai dirigenti federali visto che eventuali altre violazioni di norme federali dovevano essergli contestate nei modi e nei termini previsti dal CGS per risponderne ad altro titolo previo relativo deferimento.
Fatta questa premessa, ritiene la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore possa essere lievemente ridotta ritenendo il gesto compiuto dallo stesso, seppur censurabile, conseguenza della tensione accumulata durante la gara e della sconfitta subita in una gara ritenuta essenziale dalla sua società. Al riguardo, poi, occorre sottolineare che lo stesso, come si evince chiaramente dal rapporto arbitrale, nell’occasione non ha rivolto minacce ad alcuno. Non ritiene, peraltro, la commissione di poter concedere la invocata sanzione della squalifica a giornate in quanto non sarebbe afflittiva dovendo essere scontata solo nelle gare di Coppa Italia.
Quanto all’ammenda, nella considerazione che non vi è prova in atti della riconducibilità del danneggiamento del vetro di una porta ai tesserati della società appellante, la stessa va ridotta nei limiti conseguenti alle intemperanze rivolte dai sostenitori alla terna arbitrale, con obbligo del risarcimento del danno limitato solo alla panchina.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Morelli Marco fino al 10/4/08 e l’ammenda ad € 350,00 con obbligo del risarcimento del danno nei limiti sopra indicati.Dispone restituirsi la tassa versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA ASD L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCO MORELLI FINO AL 30.04.2008, AMMENDA DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA L’AQUILA / ATESSA DISPUTATA IL 20/2/08 PER LA COPPA ITALIA (C.U.N. 44 DEL 28/2/08)."